Certificazioni DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA Biochar

“Si tratta della più promettente strategia di mitigazione del cambiamento climatico”

Biochar nel suolo

“L’allarme dettato dalla velocità con la quale il cambiamento climatico sta influenzando il destino del nostro pianeta, porta i governi a dover trovare soluzioni concrete di mitigazione degli stessi;

la limitazione della produzione di CO2 è diventato uno slogan attuale per molti settori produttivi, non ultimo quello dell’agricoltura.”

 Il sistema biochar può contribuire alla limitazione della produzione di CO2 e a ridurre le emissioni di gas serra.

Durante il processo di produzione del biochar (pirolisi e/o gassificazione di biomassa vegetale) una quota significativa di carbonio di origine vegetale (fotosintetizzato a partire da CO2 atmosferica) viene “intrappolata” nel biochar (carbonificazione).

Una frazione di questo carbonio è presente in forma inorganica (viene persa in poche settimane), un’altra in forma labile (lentamente mineralizzata nel corso degli anni), la restante in forma stabile (permanenza nel suolo per centinaia di anni); nella stragrande
maggioranza de casi il 90% del carbonio presente nel biochar prodotto da biomassa vegetale è in forma
stabile,ovvero persiste nel suolo per centinaia di anni.

Per tale motivo la produzione e applicazione al suolo
di biochar può essere considerata una strategia di mitigazione del cambiamento climatico con il quale il
mondo intero sta facendo i conti. Oltre a questo aspetto di puro stoccaggio nel suolo di CO2 , l’applicazione
del biochar alle colture agricole e in zootecnica contribuisce alla riduzione delle emissioni dei gas serra,
protossido di azoto in primis (N2O), gas serra con un potenziale di riscaldamento globale di circa 300 volte
superiore a quello della CO2 .

Questa potenzialità del biochar dipende ovviamente dalle caratteristiche dello stesso, influenzate dalla
biomassa vegetale di partenza, dal processo di produzione, dalle condizioni pedo-climatiche di utilizzo.

Certificazioni dell’Associazione Italiana Biochar

 

Certificazione Ichar

Per denominare un carbone vegetale biochar, il prodotto deve essere certificato. La certificazione volontaria, a cui viene sottoposto l’ammendante prima di dichiaralo idoneo, varia a seconda delle norme legislative dello Stato a cui si fa capo. 

In Italia in seguito alla norma legislativa (Dlgs 75/2010 allegati 2 e 4), sono stati creati due marchi MVVB ICHAR e

MVVB ICHAR PLUS. La durata del marchio ha una valenza di due anni, si distinguono per il valore di diversi parametri.

 

Normative Nazionali ed Europee

Normativa Nazionale

Grazie all’Associazione Italiana ICHAR, che nel 2012 si è attivata presentando al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, e Forestali (MIPAAF) un’istanza per l’inclusione del biochar nella legislazione italiana sui fertilizzanti (D.Lgs. 75/2010 e successive modifiche), dal 2015 il biochar è incluso nella lista degli ammendanti utilizzabili nel suolo (All. 2 del D.Lgs. 75/2010).

Successivamente, nel dicembre 2018, l’associazione ICHAR ha presentato al Ministero competente nuova istanza per includere il biochar nella lista dei prodotti utilizzabili quale componente dei substrati di coltivazione (All. 4 del D.lgs. 75/2010) e, sempre come ammendante, nella lista dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica (All. 13 del D.Lgs. 75/2010).

Nel 2019 il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2164 della Commissione (17/12/19), modificando il Regolamento (CE) 889/2008, ha incluso il biochar nell’elenco degli ammendanti utilizzabili in agricoltura biologica (autorizzazione a norma del
regolamento CE 834/2007).

Ma per il riconoscimento del biochar in agricoltura biologica anche a livello nazionale occorre attendere il DM 10/10/2022 (pubblicato il 29 dicembre 2022), con l’inserimento dello stesso nell’allegato 13 del D.Lgs. 75/2010. Per l’impiego in agricoltura biologica è stato inserito un limite massimo maggiormente restrittivo per il contenuto di IPA.

Per quanto attiene il settore dei substrati di coltivazione, il biochar ancora non può essere impiegato come componente, ma potrebbe essere aggiunto come ammendante dall’utilizzatore finale in fase di impiego.

Normativa Europea

La nuova norma Europea sui fertilizzanti (Regolamento UE 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019), in vigore dal luglio 2019, è entrata in applicazione il 16 luglio 2022, con contestuale abrogazione del Regolamento CE 2003/2003 relativo ai concimi minerali a marchio CE.

Il nuovo regolamento norma tutti i fertilizzanti a marchio CE utilizzabili in agricoltura, che vengono classificati come “Categorie Funzionali di Prodotti” (PFC). Sono 7 le categorie di prodotti, che contemplano i concimi, i correttivi, gli ammendanti, i substrati di coltivazione, gli inibitori e i biostimolanti; l’ultima categoria è rappresentata da un mix di due o più prodotti precedentemente elencati.

Questi prodotti possono essere realizzati solo a partire da determinati e ben specificati materiali costituenti (CMC) che vengono identificati e definiti nel regolamento stesso. Il biochar, non incluso nella prima stesura del Regolamento, è stato successivamente inserito nella categoria CMC 14 – materiali da pirolisi o gassificazione”.

Prospettive

Il nuovo Regolamento Europeo sui fertilizzanti è in applicazione esclusivamente per i prodotti a marchio CE, che potranno così liberamente circolare fra gli Stati membri della UE.

Il biochar, ai sensi del presente regolamento, può essere inserito quale componente costitutivo nelle diverse PFC previste dal regolamento (ad esempio, nei concimi organo-minerali, nei concimi organici, nei substrati di coltivazione, negli ammendanti) o come componente unico (ammendante organico), sempre nel rispetto delle prescrizioni previste per la CMC 14 e per le PFC che lo stesso andrà a comporre.

Il nuovo Regolamento UE ha il pregio di consentire l’uso del biochar con altre componenti per la produzione di fertilizzanti (PFC), aspetto alquanto limitato dalla normativa nazionale vigente.

 

La normativa nazionale, che a seguito dell’applicazione del Reg europeo è ora in fase di rivisitazione, resta in vigore per quei prodotti che vengono commercializzati solo a livello nazionale (prodotti non a marchio CE).

 

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